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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.160. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
23.160.

  Al comma 2, lettera f), le parole: delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali sono sostituite dalle seguenti: delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera, viene istituito un fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono, e vengono attuati interventi volti a:
   1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;
   2) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;
   3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;
   4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario.