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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.03. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
22.03.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).

  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:
  4-ter. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:
   a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;
   b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;
   c) la composizione degli organi collegiali;
   d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;
   e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

  In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

  4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.
  4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4-ter del presente articolo, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.

ex 20. 04.