Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Finanziamento del Fondo unico per l'edilizia scolastica).
1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, a decorrere dall'anno 2016, sono stanziati ulteriori 200 milioni annui che confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.