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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.01. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
21.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Finanziamento del Fondo unico per l'edilizia scolastica).

  1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, a decorrere dall'anno 2016, sono stanziati ulteriori 200 milioni annui che confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ex 11. 10.