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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.75. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
2.75.
inammissibile

  Al comma 3, sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalla lettera q del comma 3, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:
   a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata «italiano lingua 2»;
   b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
   c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
   d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
   e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
   f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
   g) l'educazione alla cittadinanza.

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera q, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ex 2. 247.