All'articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge.