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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
  3. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto dei Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.
  4. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:
   a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
   b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
   c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
   d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.

  5. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.
  6. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:
   a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
   b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
   c) la progettualità a livello di rete;
   d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
   e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.

ex 2. 03.