Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Valorizzazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale).
1. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formative, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale cui concorrono lo Stato, le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale.