Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche non possono chiedere contributi volontari generalizzati alle famiglie all'atto dell'iscrizione ad inizio anno scolastico, ma solo per singole attività didattiche inserite nel Piano dell'offerta formativa extracurriculari o per singoli progetti. Le risorse economiche derivanti dal contributo volontario delle famiglie non possono essere utilizzate per l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature didattiche.