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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.20. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
18.20.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(School bonus).

  1. Nelle more della piena attuazione della legge n. 62 del 2000, anche al fine di accogliere i principi della Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.1984 e della successiva n. 1904 del 4.10.2012, a partire dal periodo d'imposta 2015, per le spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 per un importo inferiore al costo standard annuo fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni figlio iscritto agli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta risulti pari a zero, è attribuita, a partire dall'anno d'imposta 2015, una somma pari a euro 1.000 quale rimborso forfetario di parte delle rette versate a istituti scolastici paritari per ciascun figlio. A tal fine è previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme.

ex 17. 24.