Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo. Le erogazioni in denaro che superano i detti limiti, sono versate in apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per essere ripartire fra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti.