Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.