Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
1. Sono stanziati 7,5 milioni per l'anno 2016, 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20,8 milioni di euro per l'anno 2018, 13,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del fondo di istituto. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede quanto disposto dall'articolo 26.