Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per quanto riguarda il personale della scuola, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsto per essi.