Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di migliorare l'offerta formativa è istituito il comitato di valutazione della rete delle istituzioni scolastiche, rinnovato a cadenza triennale, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità delle istituzioni scolastiche.
2-bis. Ciascuna rete di scuole istituisce il comitato di cui al comma 1. Il comitato è composto dai rappresentanti del personale scolastico e dei genitori, eletti dai componenti della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati la composizione, le competenze, la sede, le modalità di funzionamento, i criteri e la procedura di valutazione garantendo in particolare:
a) la promozione della valutazione interna delle istituzioni scolastiche;
b) la verifica dell'organizzazione ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della gestione delle istituzioni scolastiche;
c) la valutazione dei livelli professionali dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA ed educativo.
2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, entro il 31 luglio, nel proprio sito istituzionale i risultati della valutazione svolta dai comitati.
2-quater. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e per la realizzazione del comitato di cui al comma 1.