Al comma 4, capoverso, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
ART. 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti e del funzionamento delle istituzioni scolastiche).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti del funzionamento delle istituzioni scolastiche, di seguito denominato «Comitato»;
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
b) un rappresentante dei genitori;
c) soggetti esterni, scelti sulla base di criteri di esperienza e di competenza culturale e professionale.
3. Il Comitato, in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale;
d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.
3-bis. Per quanto attiene alla valutazione sul funzionamento dell'Istituto, il Comitato predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e del Piano di miglioramento.