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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.22. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
12.22.

  Al comma 3, sostituire le parole: 381,137 milioni con le seguenti: 371,137 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito delle reti di scuole è istituito il comitato di valutazione previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, composto da un docente, provvisto di specifiche competenze, rappresentante di ciascuna istituzione scolastica della rete eletto in seno al collegio docenti, incaricato di provvedere alla valutazione della qualità delle istituzioni scolastiche sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei dati, pubblicati nel portale di cui all'articolo 16, il MIUR predispone gli interventi compensativi per le istituzioni che presentano maggiori difficoltà, come il supporto di docenti tutor nella didattica e nella collocazione di risorse aggiuntive. Il comitato di valutazione ogni anno invia una relazione al «Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento» istituito con decreto ministeriale del 19 marzo 2013.

ex 11. 24.