Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Giuramento del personale docente al termine del periodo di formazione e di prova).
1. Il personale della scuola, dirigente, docente, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A), al termine del periodo di formazione e di prova, se positivamente superato, e prima dell'effettiva immissione in ruolo, è tenuto a prestare un giuramento di fedeltà alla Repubblica.
2. Il giuramento di fedeltà di cui al comma i è prestato secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nell'interesse dell'amministrazione, per il perseguimento del pubblico bene».