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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.53. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
10.53.
inammissibile

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
   b) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.

ex 8. 318