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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.319. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
10.319.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale sia riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ex 0. 8. 3001. 15