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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.291. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
10.291.

  Sostituire i commi 14, 15, 16 e 17 con i seguenti:
  14. A decorrere dal concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 4, possono accedere alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o la tipologia di posto per cui concorrono. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali.
  15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi di concorso. I versamenti effettuati per i diritti di segreteria sono riassegnati alla missione dell'istruzione scolastica con particolare riferimento allo svolgimento della procedura concorsuale.
  16. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: «I concorsi per titoli ed esami sono banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e decadono, inderogabilmente, con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi»;
   b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole: «di un'effettiva» sono aggiunte le seguenti: «vacanza e»;
   c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
   d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola: disponibili è sostituita dalle seguenti parole: messi a concorso;
   e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole: e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto, sono soppresse.
   f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole: eventualmente disponibili sono sostituite dalle seguenti: messi a concorso;
   g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole: in ruolo sono soppresse;
   h) a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, al comma 1 dell'articolo 399, le parole: «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili» e le parole: «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento».

  17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, in termini di maggior punteggio, il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito sia a seguito di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami che attraverso il conseguimento di specifica laurea magistrale o specialistica.