Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/17, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.