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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.187. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
10.187.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli idonei delle graduatorie di merito (GM);.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  Art. 12. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua
  5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   b) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».

ex 8. 232