All'articolo 23, comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
al numero 2), la parola: concorsi con le seguenti: corsi-concorsi; e sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale;
al numero 3.3) sostituire le parole: nei due anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo;
dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente punto, al fine di garantire le legittime aspettative degli aspiranti all'insegnamento e il conseguimento del titolo di cui all'articolo 10, comma 14, sono banditi annualmente i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente.