Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) istituzione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, di una unità di crisi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare gli interventi contro la dispersione scolastica. Tale unità di crisi è costituita da rappresentanti del MIUR, della Conferenza Stato Regioni e degli Uffici Scolastici Regionali.