Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62).
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali»;
b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».