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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Obbligo di residenza nel comune in cui si sostiene l'esame di maturità).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il candidato privatista agli esami di idoneità e maturità sostiene le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza di tali istituzioni del medesimo indirizzo di studio prescelto, nel comune di residenza il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio nella provincia di residenza, il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella regione di residenza e, infine, nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio anche nella regione di residenza, il candidato sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato privatista presenta la domanda di ammissione agli esami di maturità, non può accogliere un numero di candidati privatisti superiore al venti per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».

ex 20. 02.