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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.410. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
20.410.
approvato

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede a ripartire le risorse di cui al comma 2 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
  1-bis. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del precedente comma 1-bis, nel limite delle risorse assegnate dal successivo comma 2 e comunque almeno uno per regione.
  1-quater. I progetti sono valutati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di Missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e al rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
  1-quinquies. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 1-ter, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La Commissione