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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.400. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
20.400.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diffonde, presso i Comuni un bando per l'elaborazione di proposte progettuali per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e della caratterizzazione per nuovi ambienti di apprendimento.
  1. bis. I Comuni che deliberino di avvalersi, nel proprio territorio, di progetti che rispondano ai requisiti del bando di cui al comma 1, lo pubblicano e raccolgono i progetti. Scaduto il termine indicato nel bando, trasmettono i progetti pervenuti al competente assessorato della Regione nel cui territorio sono situati.
  1. ter. Gli assessorati regionali selezionano, in deroga all'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, almeno uno e non più di tre progetti e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014. Presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'apposita Commissione composta da cinque membri, tre dei quali nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra esperti di comprovata professionalità, e due appartenenti alla predetta Struttura di missione. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
  1. quater. La Commissione, secondo le disposizioni del Capo IV del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, aggiudica i progetti, in numero massimo di uno per Regione, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito di quelle di cui al comma 2.

La Commissione