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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.27. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
20.27.

  Al comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 150,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole
di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di euro 1.5 milioni per l'anno 2016, di euro 3 milioni per l'anno 2017 e di euro 4.5 milioni a decorrere dall'anno 2018.
    dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
    2-bis. La restante quota delle risorse di cui all'articolo 18. comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, viene destinata, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, viene destinata ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento a quelli in cui è stata censita la presenza di amianto.
   sostituire la rubrica con la seguente: Scuole innovative ed interventi per contrastate i rischi derivanti dalla presenza di amianto;
   all'articolo 26 sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4. comma 7, 5, comma 6, 7. comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5. 16. comma 6, 17, comma 1. 18. comma 3, e 20, comma 1. nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015. a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017. a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022, a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. e successive modificazioni.

ex 18. 23.