Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 62/2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.