Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono in alcun modo alternative alla possibilità di destinare il cinque per mille ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere da a) ad e) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.