stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.4. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
12.4.
inammissibile

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente,
   sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

  1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Con modalità da definire in sede di contrattazione all'Aran, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sono definiti i criteri di assegnazione annuale al personale della suddetta somma, ferme restando le finalità di destinazione, di cui al comma 3 successivo.
  3. Con decorrenza 1o settembre 2016, in coerenza con le finalità dell'organico funzionale e per promuovere l'attuazione dei Piani dell'offerta formativa di istituto, il fondo dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 84 del Contratto collettino nazionale di lavoro del comparto scuola vigente è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3:
   a) quanto a 200 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente;
   b) quanto a 131,863 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione, fino al soddisfacimento del fabbisogno residuale, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 11. 1010.