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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.3. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
12.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – (Aggiornamento e formazione del docente). – 1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le Commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto deve essere adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui agli articoli 2 e 3. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 421,137 milioni a decorrere dall'anno 2016.

ex 10. 32.