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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.02. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/05/2015  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al Capo IV, Titolo I, Parte III e al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

  1. Al Capo IV, Titolo I, Parte III del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2 dell'articolo 492 le lettere «b), c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti:
   b) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni;
   c) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da 11 giorni ad un mese;
   d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
   e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
   f) la destituzione;
   b) dopo il comma 2 dell'articolo 492 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al personale docente sono inoltre irrogabili, ove ne ricorrano i requisiti, le sanzioni di cui agli articoli 55-bis, comma 7,55-quater e 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
   c) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:
  «Art. 494 – Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni e da 11 giorni ad un mese.

  1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
   a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
   b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
   c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.«;
   d) dopo l'articolo 501 è inserito il seguente:
  «Art. 501-bis – Competenza all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per il personale docente.

  1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere a) e b), è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
  2. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale;
  3. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 55-bis, comma 7 e 55-sexies, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ove l'entità delle sanzioni ivi previste superi il termine temporale dei 10 giorni. Diversamente, nell'ipotesi di irrogazione delle suddette sanzioni fino ad un massimo di 10 giorni, organo competente è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
  4. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale«.

  2. Al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma i dell'articolo 535 i numeri da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
    «1) l'ammonizione;
    2) la censura;
    3) la sospensione della retribuzione fino a dieci giorni;
    4) la sospensione della retribuzione da undici giorni fino ad un mese;
    5) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento fino a dieci giorni;
    6) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento da undici giorni ad un mese;
    7) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
    8) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
    9) l'esclusione definitiva dall'insegnamento»;
   b) Il comma 2 dell'articolo 535 è sostituito dal seguente:
  «2. Le sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma i sono inflitte dal dirigente scolastico. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal dirigente dell'ambito territoriale, che per quelle indicate ai numeri 7), 8) e 9) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.»;
   c) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale privo del titolo di abilitazione, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie destinate al personale abilitato, una volta acquisiti i relativi titoli».
   d) Al comma 1 dell'articolo 536 le parole: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 535»;
   e) Il comma 2 dell'articolo 536 è sostituito dal seguente:
  «2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica una tra le sanzioni di cui ai n. 3) o 4) dell'articolo 535, in base alla gravità del fatto commesso.»;
   f) Al comma 1 dell'articolo 537 le parole: «di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 7) e 8) dell'articolo 535».

ex 9. 02.