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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.77. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
9.77.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.
  4-ter. L'opzione di cui al comma 4-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.
  4-quater. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi 4-bis e 4-ter.

ex 7.11