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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni inerenti le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici).

  1. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni, le parole: Entro il 31 marzo 2015 sono sostituite dalle seguenti: Entro il 30 settembre 2015.
  2. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento del previsto concorso di ammissione:
   a) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in servizio, per almeno un biennio, con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito di procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione, dalla quale abbiano avuto esito negativo.
   b) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
   c) tutti quei soggetti, che non abbiano svolto le funzioni di dirigente scolastico, già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale.

  3. Sono altresì ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di ammissione al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128:
   a) tutti i soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.

ex 7.01