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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.42. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
8.42.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.
  3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ex 6. 1010.