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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.02. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti l'organico di rete). – 1. A far data dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 9, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, che in sede di prima applicazione per l'anno scolastico 2015/16 coincidono con i distretti.
  2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca emana un decreto avente natura non regolamentare che disciplina il funzionamento delle reti di scuole in riferimento ai principi per l'assegnazione dei docenti afferenti all'albo territoriale alle istituzioni scolastiche e per l'assegnazione delle risorse destinate alla rete per le proprie finalità.
  3. Con successivi decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 gennaio 2016 sono istituite le reti di scuole di cui al comma 1, sentiti i dirigenti coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di Dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 9. Le reti di scuola, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 4 alle singole istituzioni scolastiche.
  4. Con ulteriore decreto avente natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.

ex 6. 01001.