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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.99. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
10.99.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: vincitori con la seguente: soggetti.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettere
a) e c), sostituire la parola: vincitori con le seguenti: soggetti di cui al comma 2, lettera a);
   al medesimo comma 4, lettera
a), sostituire la parola: iscritti con la seguente: inseriti;
   dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti commi:
  10-bis. Gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, concorsi e esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado che non sono stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 7 sono inseriti, a domanda, in appositi elenchi regionali ad esaurimento, cui attingere prioritariamente per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato a valere nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Detti elenchi decadono al decorrere dell'anno scolastico 2019/2020. I bandi concorsuali sono predisposti tenendo conto delle consistenze dei predetti contingenti.
  10-ter. Gli elenchi di cui al comma 10-bis sono da disporsi con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
   a) i termini di inserimento a domanda sono tassativi, pena esclusione;
   b) gli elenchi sono articolati per posti o classi di concorso secondo normativa vigente;
   c) gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sono collocati negli elenchi della regione di cui la provincia cui risultano iscritti fa parte;
   d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, concorsi e esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statale per ogni ordine e grado, sono collocati negli elenchi regionali relativi alle corrispettive procedure concorsuali;
   e) gli aspiranti sono graduati attraverso apposita tabella, unica, sulla base dei titoli professionali e di servizio posseduti alla data del 21 agosto 2015. Un particolare punteggio è assegnato alle idoneità o abilitazioni ottenute con concorso ordinario per titoli ed esami e per le abilitazioni conseguite attraverso percorsi ordinari a numero programmato e prova di accesso. Gli elenchi non sono aggiornabili, fatto salvo per il titolo di specializzazione sul sostegno che può essere inserito nel triennio di vigenza, all'atto del conseguimento.