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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.41. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2015  [ apri ]
10.41.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.»;
   b) all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 1 sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 93 annui»;
    2) al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 70,891 milioni»;
   c) sopprimere l'articolo 13;
   d) all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis;
   e) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro nel 2015 e a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto,.

ex 8. 1073