Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per il personale di cui al precedente periodo che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver prestato servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per una durata superiore ai trentasei mesi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, ad avviare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico, le cui occorrenti risorse finanziarie saranno stanziate nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2016.