Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 ed esclusivamente fino all'anno scolastico 2018/2019, all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento».