Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
g-bis) nel testo unico n. 297 del 1994, il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici”.;
g-ter) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.