Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti sui posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albi territoriali. Qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.