Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7.