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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Potenziamento dei percorsi di IeFP). – 1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 12 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 16, al Capo V, articoli 17 e 18, al Capo VI, articoli 20, 21 e 22.
  2. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.

ex *6. 010.