Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati upload e download via cavo.
1-quater. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'Ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI.