Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche).
1. L'assegnazione di risorse aggiuntive, autorizzate da disposizioni di legge o di regolamento, alle Istituzioni scolastiche, avviene previo bando pubblico adottato con decreto dei ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.