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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.401. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
6.401.

  All'articolo 6 dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per consentire all'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali, nelle more dell'emanazione della nuova normativa che disciplinerà il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistico musicale, il contributo statale di funzionamento per l'anno 2015 è pari a euro 1.000.000. per assicurare il pagamento dei costi del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale.
  8-ter. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015/2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:
   a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;
   b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;
   c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

  8-quater. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2015 di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione