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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
6.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rafforzamento dei Poli tecnici professionali).

  1. Al fine di favorire l'accesso all'occupazione giovanile nonché la ricollocazione delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata, nell'ambito dei poli tecnici professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Regioni definiscono piani di intervento per la formazione e il lavoro, di durata triennale, per il sostegno a programmi finalizzati a stimolare l'offerta di posti disponibili, a supportare le imprese nell'utilizzo degli strumenti, a valorizzare la componente formativa professionalizzante in raccordo con i sistemi di certificazione della competenze e i repertori regionali e nazionali, nonché ad accelerare processi di riallocazione del personale in esubero o oggetto di licenziamenti collettivi.
  2. I piani di cui al comma precedente sono attuati dagli Istituti Tecnici Superiori e possono prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, l'attivazione di strumenti anche in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo direttamente o indirettamente sul costo del lavoro a favore delle imprese che partecipano attivamente alle attività formative mettendo a disposizione i propri impianti per le lezioni/esercitazioni pratiche e attività di tirocinio. I piani possono essere attivati anche nei processi di sviluppo aziendale collegati a programmi di investimenti con particolare riferimento a quelli ad alto contenuto innovativo, per la promozione dell'internazionalizzazione e il rafforzamento del made in Italy, nonché tesi ad introdurre nuovi processi produttivi sostenibili da un punto di vista energetico-ambientale.
  3. Previa intesa in Conferenza Stato Regioni, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti possono concorrere le risorse rinvenite dai fondi strutturali e di investimento 2014-2020, dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
  4. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle Finanze, e previo parere della Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'attivazione dei piani di cui al comma 1 e le misure previste dal precedente comma 2.

ex 3. 01.